Louis Crompton, 1985. «Il mito dell’impunità lesbica. Leggi capitali dal 1270 al 1791». Sodoma. Rivista omosessuale di cultrura, traduzione di Liana Borghi; n. 2 pp. 85-98
[div class=”doc” class2=”typo-icon”]L’originale «The myth of lesbian impunity: capital laws from 1270 to 1791», Journal of Homosexuality, vol. 6, n. 1/2, 1980/81 qui come pdf http:///www.leswiki.it/repository/testi1981crompton-the-myth-of-lesbian-impunity e l’articolo in italiano sul sito della fondazione Sandro Penna allo http://www.fondazionesandropenna.it/SodomaDue/211LOUISCROMPTONStoria.pdf[/div]
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Ben poco è stato scritto sul lesbismo e la legge dal punto di vista storico. Anzi, non mi risulta che ci sia neppure un articolo moderno sull’argomento e sono relativamente rari persino brevi riferimenti al soggetto[1]. Nel 1955 Derrick Sherwin Bailey, in quello che è tuttora lo studio fondamentale sull’antica legislazione omosessuale, affermò categoricamente che gli atti di lesbismo erano <<ignorati sia dalla scienza medievale che da quella moderna>>[2].
Come vedremo, questa affermazione è chiaramente errata. Bailey generalizzava senza prove dalla situazione inglese. E’ vero che il tradizionale statuto inglese sulla sodomia, applicato per la prima volta nel 1533 sotto Enrico VIII, usava terminologia (ancora in uso nel 1967) non interpretata in senso criminalizzante per i rapporti fra donne. La tradizione legale americana fino al XX secolo tendeva a seguire le norme inglesi con una sola eccezione importante che noteremo in seguito. Tuttavia, in Europa prima della Rivoluzione francese e in particolare in paesi come Francia, Spagna, Italia, Germania, e la Svizzera, gli atti lesbici erano considerati per legge l’equivalente degli atti maschili di sodomia e ritenuti passibili della pena di morte. In alcune occasioni le donne venivano giustiziate. In questo saggio intendo far luce su questa tradizione di legislazione capitale, rintracciarne le fonti, e documentare alcune esecuzioni realmente avvenute per impiccagione, al rogo, per annegamento, per decapitazione.
Come ben noto, la pena di morte per l’omosessualità maschile nella tradizione giudaico-cristiana può essere rintracciata nel Levitico 20:13. Pare tuttavia che gli antichi ebrei non considerassero il lesbismo un grave reato. Non se ne parla come fosse reato nel Vecchio Testamento. Secondo il Talmud Babilonese, il rabbino Huna (morto nel 296 d.C.) sentenziò che <<Alle donne che commettono lascivia una con l’altra sia proibito sposare un sacerdote>>. Ma il Talmud rifiuta persino questa leggera sanzione, privilegiando invece il parere del rabbino Eleazar (intorno al 150 d.C.), secondo il quale un tale rapporto non precludeva il matrimonio con un ecclesiastico, poiché <l’azione è considerata una mera oscenità>>[3].
Possiamo legittimamente chiederci perché il giudaismo, che vedeva l’omosessualità maschile con odio mortale, fosse comparativamente indifferente al lesbismo. La spiegazione più probabile è che l’omosessualità era una pratica religiosa dei <<santi>> (kedeshim) dei culti caaniti che erano in competizione con il jahvismo ortodosso, mentre le <<sante>> (kedeshoth) di questi culti non erano lesbiche ma donne che praticavano rapporti eterosessuali come parte della loro religione. Così, appunto, la versione di re Giacomo del Deuteronomio 23.17 dice <<Non vi sarà puttana (Kadeshah) tra le figlie d’Israele, né sodomita (kadesh) tra i figli d’Israele>>. Questa animosità religiosa sembra aver prodotto la proscrizione dell’omosessualità maschile ma non di quella femminile, e l’incorporazione della pena di morte nel codice Levitico, probabilmente durante il VI secolo a.C., in forma applicabile soltanto agli uomini[4]. Nei Romani I, 2, tuttavia, S. Paolo condanna le donne <<che hanno mutato l’uso naturale in quello che è contro natura >>. In seguito, col passare del tempo, questa censura di Paolo avrà conseguenze nefaste per lo stato legale delle lesbiche nella cristianità. Ciò nonostante, nell’Impero Romano Cristiano le prime leggi che penalizzano esplicitamente l’omosessualità, cioè gli editti di Costantino e Costanzo nel 342 e di Teodosio nel 390, usano un linguaggio che minaccia specificamente di morte solo gli uomini, sebbene, come vedremo, la portata della legge del 342 d.C. (cum vir) fu in seguito ampliata dai giuristi medievali fino a coprire le donne.
Ambedue queste leggi finirono per essere incorporate nel Codex Justinianus. Una legge successiva, la Novella 77 di Giustiniano del 538 d.C., criminalizza <<gli atti contrari alla natura>>; ma la Novella 141, emessa sei anni dopo, parla solo dello <<stupro masculorum>>[5]. Non sappiamo come venisse interpretata la Novella 77, ma non abbiamo prove che fosse estesa al lesbismo. La prima legge secolare che a mia conoscenza faccia riferimento esplicito ai rapporti sessuali fra donne compare in un codice francese chiamato Li Livres di jostice et de plet, di solito datato intorno al 1270, proveniente dal distretto di Orléans.
Questa compilazione contiene le seguenti penalità:
22. Colui che è comprovato sodomita deve perdere i testicoli. E se lo fa una seconda volta, deve perdere il membro. E se lo fa una terza volta, deve essere arso.
23. La donna che lo fa deve ciascuna volta perdere membro, e la terza deve essere arsa (Feme qui le fet doit a chescune foiz perdre membre et la tierce doit estre arsse)[6].
Presumibilmente, la formula <<perdre membre>> al comma 23 può riferirsi alla perdita di un braccio o una gamba; ma comunque è identica a quella del 22, dove il contesto indica che si intende il pene. Apparentemente questa legge infliggeva una cliteroridectomia, ma è difficile immaginare come si potesse compiere due volte questa operazione. Raramente una legge diretta primariamente contro trasgressori maschi è stata adattata in modo così grottesco alle donne. Sorprende che Bailey abbia tradotto queste leggi senza prendere atto della loro rilevanza per le lesbiche.
L’idea che il lesbismo fosse un delitto capitale certamente si era già radicata nell’immaginazione popolare di quell’epoca. Lo attesta un romance francese presumibilmente scritto prima dell’inizio del XIV secolo, nel quale due donne vengono minacciate del rogo. E’ la storia della principessa Ide, una continuazione della leggenda di Huon de Bordeaux. A causa delle sue gesta militari, la principessa Ide, che ha combattuto travestita da uomo, riceve l’ordine dall’Imperatore di sposare sua figlia. Sebbene le donne, secondo la traduzione inglese fatta da Lord Berners nel XVI secolo, passassero il tempo a <<becchettarsi e baciarsi>>, e nulla più, quando l’Imperatore scoprì il vero sesso di Ide <<non permise tal fatta di sodomia>> e comando che <<così tu come mia figlia siate bruciate>>. Ide e la sua amante si salvano dalle fiamme solo per un miracolo della Vergine che esaudisce le preghiere di Ide e la trasforma in uomo[7].
A quest’epoca, è chiaro, la tolleranza ebraica era stata rimpiazzata dalla teoria che il lesbismo era un crimine orrendo, malvagio quanto l’omosessualità maschile, e parimenti meritevole della pena capitale. Come giustifichiamo questo mutamento Essenzialmente, ci sembra avvenuto in conseguenza di uno sviluppo logico nella teologia morale cristiana, allorché una concezione naturalistica della legge naturale si sostituì a precedenti ansie di culto. Il più vasto concetto del crimine contro natura considerato crimine perché procurava piacere sessuale senza procreazione, rimpiazzo la precedente difesa cultica della sodomia maschile. Estendendo la pena di morte per sodomia alle donne, la condanna di S. Paolo nei Romani diventò indubbiamente di importanza fondamentale. Sebbene studiosi moderni abbiano notato l’ambiguità del suo linguaggio, che potrebbe concepibilmente riferirsi alle donne che praticavano sodomia eterosessuale, uno studio dei primi commentatori di S. Paolo dimostra che essi consideravano veramente lesbiche quelle donne che <<mutavano l’uso naturale>>.
Per esempio il più influente dei Padri greci, San Giovanni Crisostomo, mentre predicava su i Romani I, 26, 27 ad Antiochia intorno al 390 d.C., parafrasò il passo, dichiarando che al tempo di Paolo <<persino le donne abusavano delle donne, e non solo gli uomini. E gli uomini si ersero l’uno contro l’altro, e contro il sesso femminile, come avviene di notte in battaglia>>. Così il demonio trafficava <<per distruggere la razza umana>>[9]. Un commentario latino dello stesso periodo attribuito a S. Ambrogio dice di Paolo <<testimonia che, essendo Dio adirato con la razza umana per la sua idolatria, avvenne che una donna desiderasse una donna, ad uso di turpe voglia>>[10]. All’inizio del XII secolo, S. Anselmo di Canterbury scriveva spiegando la frase di Paolo: <<Così le donne mutarono il loro uso naturale in quello che è contro natura, perché le donne stesse commettevano atti vergognosi con le donne>>[11]. Alcuni anni dopo Pietro Abelardo glossava l’allusione di Paolo agli atti contro natura delle donne con anche maggiore veemenza: <<Contro natura, cioè contro l’ordine di natura, che ha creato i genitali delle donne per l’uso degli uomini e viceversa, e non affinché le donne coabitino con le donne>>[12].
La maggioranza delle numerose interpretazioni delle Epistole di Paolo naturalmente non riguarda la sessuologia dei Romani I, 26; ciò nonostante un’ampia ricerca tra i primi commentari non ha ancora fornito esempi di commentatori che leggevano questo passo altro che in senso lesbico[13]. Dunque non sorprende trovare che il lesbismo era definito peccato in alcuni tra i primi penitenziali, in particolare quello di Teodoro di Tarso, arcivescovo di Canterbury, datato intorno al 670 d.C., e quello del Venerabile Beda, compilato prima del 734 d.C.14. Anche due opere destinate a diventare guide definitive alla teologia morale cristiana equiparavano moralmente il lesbismo alla sodomia maschile. Il Decretum di Graziano del 1140, rimasto il testo fondamentale della legge canonica fino al 1917, incorporava nel testo un passo dal Contra Jovinianam attribuito ad Agostino: <<Gli atti contro natura sono invero sempre illeciti, e indubbiamente più vergognosi e turpi, il quale uso il Santo Apostolo ha condannato sia nelle donne sia negli uomini, intendendo che fossero considerati più condannevoli che se avessero peccato attraverso l’uso naturale dell’adulterio o della fornicazione>>[15]. Sebbene il suo linguaggio, come quello di Paolo, sia potenzialmente ambiguo, senza dubbio esso fu inteso, come l’altro, riferirsi al lesbismo. L’altra autorità medievale il cui influsso sul pensiero morale cattolico è rimasta senza rivali fino ai nostri giorni, è Tommaso d’Aquino. La Summa Teologica, scritta nel 1267-1273, descrive quattro forme di <<vizio innaturale>>. La terza si distingue come <<copula con un sesso indebito, maschio con maschio, o femmina con femmina, come afferma l’Apostolo (Rom. I, 27): e questo è chiamato il vizio della sodomia>> (Pt. II-II, Qu. 154, Art. II)[16]. Così Tommaso appose il suo sigillo su quella interpretazione di Paolo che aveva ricevuta e collocò inequivocabilmente il lesbismo nella medesima categoria morale dei rapporti fra maschi.
Il diritto canonico e la teologia morale cattolica influenzarono considerevolmente la legislatura laica medievale. Alcuni re carolingi arrivarono a promulgare i canoni di vari concili ecclesiastici come leggi del regno [17]. Altro importante influsso nel medioevo fu la rinascita del diritto romano, iniziata a Bologna nell’XI secolo. Gli scritti dei giuristi che ne fecero oggetto di studio presto ebbero un peso in tutta Europa. Due commentatori di questa scuola furono regolarmente citati da autorità successive per giustificare la punizione delle lesbiche. Questi erano Cino da Pistoia, poeta e amico di Dante, e Bartolomeo di Saliceto, che insegnava a Bologna alla fine del XIV secolo. Cino, nei Commentaria al Codice Justiniano da lui pubblicati nel 1314, interpretò un editto imperiale del 287 a. D. come riferito al lesbismo. Questa legge, pubblicata congiuntamente dagli Imperatori Diocleziano e Massimiano, fu in seguito incorporata come legge 20 della lex Iulia de adulteriis (Libro 9, titolo 9), la parte del codice che riguarda i reati sessuali. Diocleziano e Massimiano fecero numerose aggiunte alla lex Iulia per puntualizzare e delimitare leggi precedenti.
La lex foedissimam, come fu chiamata dalla parola iniziale, sembra fosse formulata per proteggere i diritti delle vittime di stupro rimuovendole dalla classe di donne non caste (prostitute, ecc.) che non potevano essere sposate legalmente dai romani di alto rango. Sembra poco probabile che la prima parte della legge, che è del tutto vaga nei suoi riferimenti alla cattiva condotta sessuale delle donne, fosse concepita per creare nuovi reati o per essere usata al posto di statuti precedenti. Piuttosto sembra implicito che le leggi precedenti non dovessero essere revocate altro che per le donne stuprate. Il linguaggio della legge suggerisce che una controversia sui diritti di queste donne (oppure degli uomini che cercavano di sposarle) era sorta nei tribunali e che gli Imperatori desideravano confermare una decisione a loro favore. Tuttavia, dato che si tratta dello statuto romano usato dai giuristi medievali per condurre le lesbiche all’ombra del rogo e della forca per almeno cinque secoli, forse val la pena citarne il testo per intero: le leggi puniscono la più immonda nefandezza (foedissimam nequitiam) delle donne che abbandonano l’onore alla lussuria altrui, ma non la volontà senza macchia di quelle insozzate dalla violenza, poiché tu debitamente decretato che fossero di reputazione inviolata e che maritarsi con loro non fosse proibito agli altri[18]. Ma qualsiasi cosa si intendesse nel III secolo, la glossa di Cino alla foedissimam interpreta senza alcuna ambiguità la legge come riferita alle lesbiche: <<Questa legge si può intendere in due modi: primo quando una donna subisce contaminazione cedendo ad un uomo, l’altro modo è quando una donna subisce contaminazione cedendo ad un’altra donna, poiché esistono certe donne inclini ad oscena nefandezza che esercitano le loro voglie sulle altre donne e le incalzano come uomini>>[19]. Cino non cita autorità precedenti: soltanto ulteriori ricerche tra i primi glossatori potranno dimostrare se si collocava in una tradizione già stabile oppure se ne inaugurava una nuova.
Bartolomeo di Saliceto, nella sua Lectura del 1400, fa riferimento ad una precedente glossa sulla lex foedissimam (che potrebbe essere quella di Cino) quando applica la legge sulla contaminazione tra donne. Egli fa in seguito un passo innanzi prescrivendo definitivamente la pena di morte che giustifica con un richiamo al cum vir (Libro 9, titolo 9, legge 31) dove si stipulava che atti di omosessualità maschili fossero puniti con <<spada vendicatrice>>[20]. Le glosse di Saliceto a questi editti rimasero un riferimento d’obbligo fino al XVIII secolo. Poiché, secondo la tradizione romana, le opinioni di eminenti giuristi spesso avevano la forza della legge, sembra che fosse possibile, usando questi dicta, chiedere la pena di morte per il lesbismo anche in parti del Continente sprovviste di legislazione nazionale o locale.
In Italia l’influsso del diritto romano era permeato ovunque; in Spagna le Partidas si basavano largamente su di esso; in Francia i re ne incoraggiavano la riattivazione; e persino in Germania, dopo il 1500 e in Scozia dopo il 1600, otteneva notevoli seppur tardi trionfi[21]. Così, in tutto il Continente avvocati formati sul diritto romano ed imbevuti di principi levitico-paolini venivano incoraggiati ad aggiungere clausole per la uccisione delle lesbiche nei codici civici, regionali ed imperiali redatti durante il Medioevo e il Rinascimento.
Si fecero mai queste esecuzioni? Derrick Sherwin Bailey, scrivendo nel 1955, ha sistematicamente minimizzato gli effetti delle leggi contro la sodomia ispirate dalla Chiesa. Più recentemente nel suo studio, peraltro ammirevole, Sexual Variance in Society and History, Vern Bullough ha adottato indiscriminatamente le conclusioni di Bailey[22]. Nel frattempo, tuttavia, si sono accumulate prove secondo le quali ebbe veramente luogo un numero significativo di esecuzioni di uomini e donne. Secondo Henry Lea, varie dozzine di uomini condannati dall’Inquisizione morirono sul rogo in Spagna[23]. G. Ruggiero ha documentato l’esecuzione di sedici giovani nobili a Venezia nel 1406-1407[24] e Clark Taylor ha annotato quattordici esecuzioni al rogo a Città del Messico nel I658[25]. Lo studio di E. W. Monter sulla Svizzera del XVI e XVII secolo riporta altre ventotto morti26. Basandomi su uno studio precedente di Van Romer, io stesso ho pubblicato i nomi e le occupazioni di sessanta uomini giustiziati in Olanda nel 1730 e nel 1731, e usando statistiche pubblicate dal governo inglese ho stabilito che un pari numero di impiccagioni ebbe luogo in Inghilterra negli anni 1806-1835[27]. Arthur Gilbert, esaminando i reso conti di corti marziali, ha trovato altre quarantacinque impiccagioni eseguite nella marina britannica dal 1703 al 1829[28]. Archives de l’homosexualité, di Claude Courouve, di prossima pubblicazione, documenterà trenta esecuzioni in Francia tra il 1317 e il 1783[29]; tuttavia, un nuovo esame di documenti inediti riguardanti richieste di appello indica che settantasette condanne a morte furono confermate dal parlamento di Parigi durante gli anni tra il 1565 ed il 1640, circa otto volte il numero delle esecuzioni rilevate negli studi fatti da Courouve su fonti pubblicate nello stesso periodo[30]. Che io sappia, non esistono studi per la Scandinavia, la Russia, o per le città-stato tedesche e italiane altro che Venezia e Ferrara. Attualmente la mia ricerca documenta più di quattrocento morti in otto paesi, ma non dubito che questa cifra si dimostrerà solo una piccola frazione del totale.
La prima esecuzione che sono riuscito a scoprire nell’Europa cristiana è quella di John de Wettre, <<manifattore di piccoli coltelli>>, che fu condannato a Ghent l’8 settembre 1292, e <<bruciato alla gogna vicino a S. Pietro>>[31]. Le esecuzioni di donne, naturalmente, sono molto più rare ma Rudolph His in Das Strafrecht des deutschen Mittelalters nota l’affogamento di una ragazza a Speier nel 1477 per amore lesbico[32]. Nel XVI secolo, ci dice Antonio Gomez, due suore spagnole furono bruciate perché avevano usato <<strumenti materiali>[33]. In Francia, Jean Papon descrive il processo e la tortura di due donne, Françoise de l’Etage e Catherine de la Manière, a Bordeaux nel 1533. Esse vennero tuttavia assolte per insufficienza di prove[34]. Henri Estienne nomina una donna che si travestì da uomo, sposò un’altra donna, e fu bruciata viva intorno al I535, dopo la scoperta della <<malvagità che usava per falsificare l’ufficio di marito>>[35]. Montaigne, nel suo Diario di un viaggio in Italia, racconta la storia di un’impiccagione nel distretto della Marna nel 1580: Sette o otto ragazze nei dintorni di Chaumont en Bussigni si accordarono segretamente, alcuni anni fa, per travestirsi da uomini, e così continuare la loro vita nel mondo. Una di loro venne in questo luogo, Vitry, col nome di Marie, a guadagnarsi la vita come tessitore, un giovane ben educato che otteneva l’amicizia di tutti. Nella suddetta Vitry, si fidanzò con una donna che vive ancora, ma per qualche disaccordo sorto tra di loro, la loro relazione non procedette oltre. Poscia, dovendosene andare, alla suddetta Monter-en-Der, sempre guadagnandosi da vivere al medesimo mestiere, si innamorò di una donna che sposò e con la quale visse quattro o cinque mesi, con di lei soddisfazione, secondo quel che dicono, ma riconosciuto da qualcuno del suddetto Chaumont, ed essendo portata la faccenda di fronte alla giustizia, fu condannato all’impiccagione che lei disse di preferire allo stato di fanciulla; e fu impiccata per l’accusa di avere, con mezzi illeciti, ovviato ai difetti del suo sesso[36].
Per quanto mi risulta, l’impiccagione, o una qualche altra forma di esecuzione capitale, era generalmente sanzionata dai giuristi del Rinascimento, come comprovato da vari codici del periodo. La sezione II6 delle Costituzioni dell’Imperatore Carlo V, promulgate nel I532, stipulavano che a chiunque commette impurità con una bestia, o un uomo con un uomo, o una donna con una donna, perderà la vita e sarà punito con la morte al rogo, come è costume>>[37]. Altre comunità europee meno estese nei dominii di Carlo similmente adottarono leggi che incriminavano esplicitamente il lesbismo. Ne è esempio una macabra clausola negli statuti della città di Treviso, che, considerando ambedue i sessi, stabiliva che: se una persona (escluso l’uso naturale) ha relazioni sessuali con un’altra, cioè un uomo con un uomo se hanno quattordici anni o più, o una donna con una donna se hanno dodici anni o più, e commettono il vizio di sodomia – volgarmente detti <<buzerones>> o <<fregatores>> – e se questo viene rivelato ai magistrati cittadini, la persona scoperta, se maschio sarà svestito completamente e legato ad un palo nella Strada delle Locuste con un chiodo o un rivetto passato attraverso il suo membro virile, e rimarrà ivi tutto il giorno e tutta la notte sotto fida guardia, e il giorno seguente sarà bruciato fuori città. Se però una donna commette questo vizio o peccato contro natura, sarà legata nuda a un palo nella Strada delle Locuste e vi rimarrà giorno e notte sotto fida guardia, e il giorno seguente sarà bruciata fuori città[31].
Pare che gli spagnoli abbiano eccelso nell’Europa del Rinascimento come specialisti di leggi sul lesbismo. La più importante legge spagnola sulla sodomia era il Titolo 2I dell’ultimo libro di Las Siete Partidas, compilato sotto la direzione di Alfonso X intorno al I265. La Ley II del Titolo 2I prescrive la pena di morte per gli uomini, ma la glossa più autorevole delle Partidas, preparata da Gregorio Lòpez per l’edizione di Salamanca del 1555, disquisisce a lungo sul fatto che la legge si applicava sia agli uomini sia alle donne. Lòpez cita S. Paolo, la glossa della lex foedissimam, Saliceto, e Angelo de Aretino: le donne che così hanno peccato sono punite secondo la prassi delle loro Maestà Cattoliche la quale ordina che questo crimine contro natura venga punito con siffatta pena, specie poiché la suddetta legge non è ristretta agli uomini ma si riferisce a qualsiasi persona di qualsiasi condizione che abbia relazioni innaturali>>[39]. Lòpez, comunque sia, cita l’opinione minoritaria di Abulensis[40], secondo la quale gli atti di lesbismo non erano odiosi quanto gli atti di sodomia maschile poiché le donne erano per natura più appassionate degli uomini. Inoltre, le coppie maschili <<perfezionano>> l’atto e <<insozzano l’immagine di Dio>>, mentre le donne per quanto possano soffrire di un disordine della volontà, non possono <<insozzare>> l’un l’altra, presumibilmente perché incapaci di penetrazione e di emissione. Per questi motivi, Abulensis sosteneva che talvolta l’atto lesbico poteva venir punito con pene minori della pena capitale. Tale opinione pare influenzasse il contemporaneo di Lòpez, Antonio Gòmez, che fu poi molto citato da fonti dell’Europa continentale.
Gòmez stabilisce il principio che <<se una donna fa la parte dell’uomo con un’altra donna… si dice che ambedue hanno commesso il crimine di Sodoma contro natura, e devono essere punite con la pena prescritta>>[41]. Gòmez cita sia i Romani I, 26 e S. Tommaso II-II. Qu. I54, Art. II come autorità per questa posizione. Quindi distingue due possibilità. Primo, <<se una donna ha relazione con una altra donna per mezzo di strumento materiale>>, devono essere bruciate. Secondo, <<se ha relazione con un’altra donna senza strumento>> e concessa una pena minore. Cita come esempio di ciò un caso avvenuto a Granada di due donne frustate e mandate alle galere. Anche la tradizione legale russa era severa. Gregory Karpovich Kotoshikin, riassumendo i reati capitali nella sue opera La Russia sotto il Regno di Alexis Mikailovich (cioè poco dopo il 1695), dice che <<Le femmine sono mandate a morte come segue: per empietà, per furto di chiesa, e per sodomia vengono arse vive>>[42].
Ma le regioni europee cattoliche e ortodosse non erano le uniche a favorire severe punizioni. Sebbene il lesbismo fosse ignorato dalla legge inglese, questa tradizione non vigeva in altri paesi protestanti come la Germania e i Cantoni svizzeri calvinisti. E. W. Monter mette in rilievo che le esecuzioni in seguito al trionfo del partito calvinista a Ginevra nel 1555 includevano il caso di una donna messa a morte nel 1568. Inizialmente la donna era stata arrestata per fornicazione , accuse che aveva negato in modo ritenuto blasfemo dai giudici. In seguito confessò di aver praticato il saffismo in data precedente. Fu riconosciuta colpevole di tutti e tre i reati e affogata. Monter menziona anche una donna chiamata J. Cuasset, che fu processata il 10 settembre 1635 a Friburgo. La sua sorte resta però sconosciuta perché sono andate perdute le sentenze emesse ai processi di Friburgo.
Quello stesso puritanesimo che animava gli Svizzeri nel secolo XVI e XVII ebbe effetto altrove. Quando i coloni della Nuova Inghilterra formularono il loro primo codice legislativo , presero in seria considerazione se fosse il caso di rompere con la tradizione inglese rendendo il lesbismo un reato capitale. Nel 1630, il Rev. John Cotton presentò alla Corte generale del Massachusetts un corpo di leggi, di cui l’articolo 20 stipulava che <<Ogni nefandezza innaturale va punita con la morte, sia essa sodomia, che è la congiunzione carnale di uomo con uomo, o donna con donna, o bestialità, che è la congiunzione carnale di un uomo o donna con bestia o uccello>>[43]. Pare che queste leggi non venissero mai adottate ufficialmente dalla Corte. A Newhaven, tuttavia, una legge molto complessa e insolita approvata nel 1655, stipulava che <<Se uomo giace con uomo, come uomo giace con donna, entrambi hanno compiuto abominio, entrambi certamente saranno messi a morte. Levit. 20.13. E se la donna cambia l’uso naturale in cosa contro natura, come in Rom. I, 26, sarà passibile della medesima sentenza, e punizione>>[44].
Questa legge fu considerata sorpassata alcuni anni dopo quando Newhaven divento parte del Connecticut, e finora non è venuto alla luce in America alcun documento che attesti l’assegnazione di pene rigorose alle donne. L’unico episodio di cui si ha notizia finora si riferisce a una sentenza clemente[45]. Gli archivi della Corte Generale di New Plymouth per l’8 marzo 1648-49 descrivono la comparizione di <<la moglie di Hugh Norman e Mary Hammon, entrambi di Yarmouth, per comportamento lubrico l’una con l’altra su un letto>>. Diciannove mesi dopo, il 2 ottobre 1650, la corte prendendo atto di <<Diversi discorsi lascivi anche essi da questa detti>>, sentenziava la signora Norman per <<comportamento sregolato secondo i suddetti particolari, a fare confessione pubblica, con la maggiore creanza e convenienza possibile, del suo comportamento non caste, e l’abbiamo anche ammonita di fare attenzione al suo comportamento futuro, per paura che il ricordo del suo comportamento passato deponga contro di lei e faccia aumentare la punizione>>[46].
La questione di quale rapporto fisico tra donne costituisse esattamente sodomia punibile, fu sollevato da Luigi-Maria Sinistrari d’Ameno nel suo trattato erudito e particolareggiato De Delictis et Poenis, pubblicato nel 1700. Sinistrari prende la posizione radicale che la penetrazione tramite strumento non possa essere considerata legalmente sodomia. Secondo Sinistrari, la sodomia richiede congiunzione carnale. Se l’inserzione di un dito nella vagina non costituisce atto sodomitico, perché dovrebbe essere reato inserirvi un oggetto inanimato? Eppure Paolo e Tommaso d’Aquino dovevano aver avuto in mente qualche atto specifico quando paragonarono la sodomia femminile a quella maschile. Sinistrari ritiene che la soluzione dipenda dagli aspetti inconsueti di certa anatomia femminile. Egli cita l’anatomico danese Kaspar Bartholin per quanto concerne la protuberanza della clitoride nelle donne etiopiche, tanto che viene cauterizzata nell’infanzia per impedirne lo sviluppo che ostacolerebbe la penetrazione. Egli nota inoltre una dichiarazione attribuita a Galeno secondo la quale gli antichi egizi circoncidevano le donne per prevenire il lesbismo. Egli ritiene che anche alcune donne europee abbiano clitoridi supersviluppate, e fornisce una quantità di casi medici, incluso quello di una nobildonna che si diceva avesse penetrato un ragazzo dodicenne. In caso di sospetto lesbismo, una clitoride ingrossata presupporrebbe colpevolezza e giustificherebbe la tortura. Sinistrari implica che le accuse di sodomia lesbica cadrebbero in assenza di simili irregolarità anatomiche. Ma le donne che penetrano gli uomini oppure le donne con organi abnormi meritano di essere arse [47].
Le ricerche di Claude Courouve sui processi del XVIlI secolo in Francia hanno scoperto una quantità di processi fatti agli uomini per sodomia ma nessun processo per lesbismo, sebbene, come si è visto, in precedenza ce ne fossero stati alcuni. Le autorità francesi, tuttavia, erano ancora dell’opinione che gli atti lesbici fossero colpevoli quanto la sodomia maschile, e aperti alle stesse penalità. Per esempio, Pierre-Francoise Muyart de Vouglans, nel Capitolo X (<<Della Sodomia>>) del suo Institutes au droit criminel del I757 ci dice che <<La legge cum vir 3I del codice de adult. stabilisce che siano arsi vivi coloro che cadono in questo crimine. Questa penalità adottata dalla nostra giurisprudenza si applica ugualmente a donne e uomini>>[48]. Questa fu l’opinione corrente fino alla vigilia della Rivoluzione. Daniel Jousse, nel suo Traité de la iustice criminelle de France (I77), esprime lo stesso vivo orrore dei Padri della chiesa nei confronti della sodomia, e dedica una sezione speciale nel Capitolo XLIX (<<Della Sodomia e altri crimini contro natura>>) a <<donne che corrompono l’un l’altra>>. <<Il crimine di donne che corrompono l’un l’altra è considerato una sorta di sodomia, se praticano atti venerei alla guisa di un uomo e di una donna, e merita l’ultimo supplizio (la dernière supplice) secondo la legge foedissimam, C. ad L. Jul. de. adulter.; e questa è l’opinione comune delle autorità>>[43].
La convinzione che le lesbiche dovessero espiare il loro crimine sul patibolo o sul rogo faceva parte anche della tradizione tedesca del XVIll secolo. A Halberstadt, una città in Sassonia alcune miglia dall’attuale confine con la Germania dell’Est, due donne furono processate nel 1721; e risulta che una fu giustiziata. Gli atti del processo, custoditi nei Reali Archivi Segreti Prussiani furono rinvenuti e pubblicati nel I89I da F. C. Müller in una rivista tedesca di medicina forense. La traduzione inglese di Brigitte Eriksson dà vita alla tragica storia di Catherina Margaretha Linck e la sua amante, un’altra Catherine Margaret, di cognome Mühlhahn. La loro storia ha il fascino di un dramma di Bertolt Brecht per la sua umanità, licenziosità, comicità, per il pathos e l’orrore. E’ raro trovare atti di un processo che danno un ritratto cosi pieno, vivido, e intimo della vita di una coppia lesbica[50]. Questi atti inoltre ci mostrano come le corti del ‘700 applicavano i principi legali, teologici e fisiologici delineati in questo saggio.
La principale autorità del Rinascimento sulla legge sassone è stato Benedict Carpzow, o Carpzovius, la cui opera monumentale Praticae novae imperialis Saxonicae rerum criminalium fu pubblicata per la prima volta nel I652. Pars II, Quaestio LXXVI tratta delle penalità per la sodomia. Carpzow vi ristampa la sezione II6 delle Costituzioni di Carlo V che prescrive il rogo per uomini e donne che avevano rapporti con il proprio sesso. Ma la legge sassone, egli nota, è più specifica. Essa differenzia tre tipi di sodomia: primo, la masturbazione, punibile con la <<relegatio>> (il confino); secondo, l’omosessualità maschile e femminile e i rapporti sodomitici fra uomini e donne, che erano puniti con la decapitazione; e infine la bestialità, a cui viene riservato il rogo, essendo il crimine più orrendo. E’ interessante vedere come venivano discussi davanti alla corte i casi di lesbismo. Riconoscendo l’importanza legale della tradizione paolina, i difensori di Linck suggeriscono (1) che le parole di Paolo possano essersi limitate a designare una forma di sodomia femminile per la quale il Vecchio Testamento in realtà stabiliva la pena di morte, e cioè la bestialità femminile; oppure, alternativamente, (2) che Paolo possa aver avuto in mente la penetrazione clitoridea di cui si diceva erano capaci le africane (questo secondo ragionamento riecheggia chiaramente il trattato del Sinistrari del 1700). La corte replica che secondo <<tutti gli interpreti>> Paolo veramente si riferiva ai rapporti lesbici in Romani I, 26, e che può avere avuto in mente persino donne che usavano strumenti, poiché tali mezzi erano noti ai greci, come dimostra l’allusione di Aristofane agli olisboi. Sebbene non vi sia emissione di seme, il contatto avuto tentando di raggiungere l’orgasmo costituisce il crimine. Usando il linguaggio corrente, Paolo intende condannare tutti i rapporti del genere. Anche se scriveva contro la pratica africana, non intendeva escluderne altre. Infatti, almeno le donne africane usavano un loro membro naturale, mentre le altre si allontanavano ancor più dalla natura. La colpa risiede nell’illecito stimolo sessuale, tanto che l’emissione del seme è irrilevante sebbene la corte spiegando le ragioni del caso, citi una opinione minoritaria che richiedeva l’emissione. E’ notevole che sebbene la corte si appelli alla legislazione di Carlo V e alla tradizione sassone quando considera quale pena assegnare, sono le parole di San Paolo che in fin dei conti hanno la forza della legge nel definire la natura dell’offesa. Müller ci dice che la sentenza di decapitazione fu eseguita.
In Europa, più avanti nel XVIII secolo, anche gli omosessuali venivano giustiziati sebbene non siano finora emersi altri casi di lesbiche. Tuttavia, l’influsso dell’illuminismo si fece finalmente sentire. Nel I79I l’Assemblea Nazionale francese abolì il reato di sodomia fra adulti consenzienti, relegandolo, a tutti gli effetti, nella stessa categoria di reati arcaici come la stregoneria, l’eresia, e l’empietà. Questa rivoluzionaria riforma fu poi incorporate nel Codice Napoleonico. Non si ha notizia di esecuzioni capitali di donne nell’Europa continentale durante l’Ottocento. In Inghilterra le impiccagioni continuarono per altri quarant’anni e quindi cessarono nel 1835. Un lungo incubo era finito.
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L’autore desidera ringraziare il Dr. Stanley Vandersall per l’aiuto prestato nella traduzione delle fonti latine.
NOTE NEL TESTO
1 Nel I8II, comunque, venne preparato un utile compendio di venti pagine, con molti riferimenti legali e letterari soprattutto in latino e in francese, in occasione di un famoso processo scozzese per diffamazione, con il titolo di <<Authorities with Regard to the Practice of Tribadism>>. E’ stato ristampato in Jonathan Katz, ea., Miss Marianne Woods and Miss Jane Pirie against Dame Helen Cumming Gordon (New York, Arno Press, 1975).
2 Derrick Sherwin Bailey, Homosexuality and the Western Christian Tradition (London: Longmans, Green, 1955), p. I6I.
3 Yebamoth 76a, trad. Isaac Slotki; in The Babylonian Talmud, I8 voll. (London: Socino Press, 1961), 8: 513.
4 Encyclopedia of Religion and Ethics, 1908-27 ea., s.v. <<Hierodouli (Semitic and Egyptian): Hebrew>>, di George A. Barton.
5 Bailey, p. 74.
6 Pierre Rapetti, a cure di, Li Livres de jostice et de plet (Paris: Didot Frères, 1850), pp. 279-80.
7 Sidney Lee, a cure di, The Boke of Duke Huon of Bordeaux, bad. Lord Berners. Early English Text Society, Series 2, vol. 40 (London: Trübner and Co., 1882), p. 727.
8 Bailey, p. 160.
9 St. John Chrysostom, The Homilies of 5. John Chrysostom, Archbishop of Constantinople on the Epistle of St. Paul the Apostle to the Romans, bad. J. B. Morris. Library of the Holy Catholic Church, vol. 7 (Oxford: John Henry Parker, 1842), p. 47.
10 St. Ambrose, Omnia opera, 5 vols. in 3: Commentarii in omnes Pauli epistolas (Basel, 1567), 5: I78.
11 St. Anselm, In omnes sanctissimi Pauli apostoli epistolas enarrationes (Venice: ad signum sped, 1547), p. 8v.
12 Peter Abelard, Commentarium super S. Pauli epistolam ad Romanos libri quinque, in Patrologia latina, ed. J.-P. Migne, 22I voll. (Paris: J.-P. Migne, 1844-66), 178:906.
13 L’unico commentatore prima del ventesimo secolo, per quello che ne so io, che interpreti le parole di Paolo come se si riferiscano alla sodomia eterosessuale è David Pareus nei suoi Commentaria del 1608. Pareus e citato a p. 26 di <<The Additional Petition of Miss Mary-Ann Woods and Miss Jane Pirie>> nel processo di diffamazione del I8II citato nella nota 1. In quel medesimo processo, le <<Answers for Dame Helen Cumming Gordon>>, a p. 2I, refutano questa lettura favorendo la tradizionale interpretazione lesbica con riferimenti a Tertulliano, Clemente Alessandrino, Hugo Grotius, Mathew Poole e James MacKnight. In contralto con i commentatori, gli avvocati che difendevano le lesbiche in tribunale impugnarono l’interpretazione tradizionale proprio come nel caso tedesco del I72I discusso in seguito (note 50).
14 Bailey, pp. 103, 105.
15 Emil Friedberg and Emil Richter, a cure di, Corpus iuris canonici: Decretum magistri Gratiani, 2 vols. (Graz: Akademische Drak-U. Verlaganstalt, 1959), 2: II44.
16 St. Thomas Aquinas, Summa theologica, bad. Fathers of English Dominican Province, 3 vols., New York Benzinger Brothers 1947-48, 2, 1825. Trad. it. dall’originale latino La somma teologica, trad. e commento dei Domenicani italiani, Firenze, Salani I949-I975, 34 vol. con indici.
17 Vern Bullough, Sexual Variance in Society and History (New York: John Wiley & Sons, 1976), p. 353.
18 Paul Krueger and Theodor Nommsen, a cure di, Corpus iuris civilis: Codex Justinianus, 2 vols. (Frankfurt am Main: Verlag Weidmann, 1967), 2: 375.
19 Cino da Pistoia, In Codicem commentaria, 2 voll. (Frankfurt am Main: S. Feyerbrandt, 1578; rist., Torino: Bottega d’Erasmo, 1964), 2: 546A.
20 Bartholomaeus de Saliceto, Lectura super IX libris Codicis, 4 vols. (Lyons: Johannes Siber, I496-I500), 4: senza paginazione. (Microfilm reprint, French Books before 1601, Lexington, Ky.: Erasmus Press, 1965, Roll II2).
21 Hans Julius Wolff, Roman Law: An Historical Introduction (Norman, Okla.: University of Oklahoma Press, 1951).
22 Bullough, p. 39I
23 Henry Charles Lea, A History of the Inquisition of Spain, 4 voll. (New York: Macmillan, 1907), 4: 36I-7I.
24 G. Ruggiero, <<Sexual Criminality in the Early Renaissance>>, Journal of Social History 8 (1975): 18-37.
25 Clark L. Taylor, Jr., <<El Ambiente: Male Homosexual Social Life in Mexico City>> (Ph. D. dissertation, University of California at Berkeley, 1978), pp. 17-20. Vedi anche Taylor, <<Mexican Gaylife in Historical Perspective>>, Gay Sunshine, no. 26/27, 1975-76, pp. I-3.
26 E. William Monter, <<La Sodomie a l’époque moderne en Suisse romand>> Annales: E.S.C. 29 (I974): 1023-33. (Una traduzione riveduta ed aggiornata di questo saggio, intitolata <<Sodomy and Heresy in Early Modern Switzerland>>, è stata pubblicata nello stesso numero di Journal of Homosexuality in cui è apparso questo mio saggio).
27 Louis Crompton, <<Gay Genocide: From Leviticus to Hitler>>, in The Gay Academic, ed. Louie Crew (Palm Springs, Calif.: ETC Publications, 1978), pp. 69-91; e A. Harvey, <<Prosecutions for Sodomy in England at the Beginning of the Nineteenth Century>>, The Historical Journal 2I (I978): 939-48.
28 Arthur Gilbert, <<Buggery and the British Navy, I700-I86I>>, Journal of Social History 10 (I976): 72-98.
29 Claude Courouve, a <<Sodomy Trials in France>>, Gay Books Bulletin I (I978): 22- 23, 26.
30 Vedi Monter, come da nota 26.
31 Leopold August Warnkönig, Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte bis zum Jahr 1305, 3 voll. (Tübingen: L. F. Fues, 1839), 3 (2): 76.
32 Rudolf His, Das Strafrecht des deutschen Mittelalters, 2 voll. (Weimar: Hermann Bohlaus Nachf. 1935), 2: 168. Claude Courouve ha portato alla mia attenzione un resoconto più completo di questo caso in Theodor Hartster, Das Strafrecht der freien Reichstadt Speier (Breslau: Marcus, 1900), pp. 184-85.
33 Antonio Gomez, Variae resolutiones, juris civilis, communis et regii (Venezia: Typographia Remondiniana, 1758), p. 328.
34 Jean Papon, Recueil d’arrests notables des cours souveraines de France (Paris: Jean de la Fontaine, 1608), pp. 1257-58.
35 Henri Estienne, Apologie pour Hérodote, ed. P. Ristelhuber, 2 voll. (Paris: Isidore Lisieux, 1879), I: 178. Sono grato a Lillian Faderman per avermi additato questa fonte come pure Sinistrari, di cui sotto.
36 Michel Montaigne, The Diary of Montaigne’s Journey to Italy in 1580 and I58I bad. E. J. Trechmann, New York, Harcourt Brace 1929, p. 6. Trad. it. Giornale del viaggio di Michel de M. in Italia, Firenze, Parenti 1958, 3 vol.
37 J. Kohler and Willi Scheel, a cure di, Die peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V: Constitutio criminalis Carolina (Halle an der Saale: Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, 1900), p. 62.
38 Statuta provisionesque ducales civitatis Tarvisii (Venice, 1574), pp. I87v-I88.
39 Joseph Bernì y Català, a cure di, Las siete partidas del rey D. Alfonso el Sabio, glossadas por el sr. D. Gregorio Lopez, 4 voll. (Valencia: Benito Montfort, 1767), 3: 178.
40 Abulensis presumibilmente è Alonso Tostado, Vescovo di Avila, morto nel 1455.
41 Antonio Gomez, p. 328.
42 Benjamin Uroff, <<Grigorii Karpovich Kotoshikhin, Russia in the Reign of Alexis Mikhailovich: An Annotated Translation>> (Ph. D. dissertation, Columbia University, 1970), p. 217, Kotoshikhin, O Rosii v tsarivovanie Alexseia Mikhailovicha, 4th ed. (St. Petersburg Tipografia Glavnago Upravlenia Udelov, 106, rist., Slavistic Printings and Reprintings, vol. 126, The Hague: Mouton, 1969), p. 116. Sono grato alla Dott. Ann Kleimola per queste indicazioni.
43 Louis Crompton, <<Homosexuals and the Death Penalty in Colonial America>>, Journal of Homosexuality I (1967): 279.
44 Ibid. Lillian Faderman ha messo in dubbio se è sicuro che lo statuto del 1655 denoti veramente atti lesbici o se si possa invece riferire alla fellatio o al rapporto anale <<Lesbian Magazine Fiction in the Early Twentith Century>>, Journal of Popular Culture II (1978): 8I4, nota 4). Sembra probabile, tuttavia, che i redattori avessero in mente le lesbiche. Primo, come abbiamo visto, le autorità ecclesiastiche e legali avevano d’abitudine interpretato le parole di Paolo come riferite ad atti fra donne. Quanto a rapporti orali, non mi risulta alcuna legge costruita deliberatamente per includerli, prima dell’Ottocento. E infine, in una clausola successiva lo statuto rende criminale abusare de <<la parte contraria di una donna adulta>>, una inutile precisazione se il linguaggio precedente avesse inteso criminalizzare rapporti anali eterosessuali.
45 Fademan, p. 814.
46 Nathaniel B. Shurtlef, a cura di Records of the Colony of New Plymouth in New England, 12 voll. (Boston: William White, 1855-61), 2: 137,163.
47 Ludovico Maria Sinistrari De Delictis et Poenis (Roma Carlo Giannini, 1754), tit. 4, cap. II (<<Sodomia>>). Questo interessantissimo capitolo, di 92 sezioni è una delle fonti principali di informazione sul lesbismo e la legge. Ne sono state pubblicate una quantità di traduzioni in francese e in inglese dal 1883 sotto vari titoli (De la sodomie, Peccatum mutum, ecc.), ma omettendo dal testo le citazioni legali. Le traduzioni sono elencate nel National Union Catalogne.
48 Pierre-François Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel (Paris : Cellot, 1757), 4 : 122.
49 Daniel Jousse, Traitè de la justice criminel de France, 4 voll. (Paris Chez Debure 1771), 4 : 122.
50 <<A Lesbian Execution in Germany, 1771. The Trial Records>>, trad. Brigitte Eriksonn, Journal of Homosexuality 1/2 (1980/81): 27.
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