Statutum Tarvisii [Statuto di Treviso], 1313. “De viris, & feminis commiscentibus contra naturam”, Liber III, tractatus 4, rubrica 7.
[div class=”doc” class2=”typo-icon”] Tratto dal sito di Giovanni Dall’Orto, allo http://www.giovannidallorto.com/testi/leges/tv1313/tv1313.html[/div]
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III, 4.7
De viris, & feminis commiscentibus contra naturam.
/p. 199a/ Item statuimus, quod si aliqua persona relicto usu naturali cum aliqua persona se miscuerit, scilicet vir cum viro, qui sint quatuordecim annorum, & supra, & foemina cum foemina quae sit duodecim annorum, & ultra, committendo vitium sodomiticum, quod dicitur vulgariter “buzeron”, vel fregator, & hoc liquidum fuerit Potestati; quod illa persona sic reperta in platea Carubij omni vestimento nudata, si masculus fuerit, supra palum in ea platea, confixum eius membrum virile cum uno aguto, sive clavo figatur, & sic illic permaneat tota die, & tota nocte sequenti sub fìda custodia, sequenti vero die igne comburatur extra civitatem.
Si autem mulier vitium, seu peccatum commiserit contra naturam, in platea Carubii ligetur ad palum omni vestimento nudata, & ibi per totam diem, & nocte sequentem manere debeat sub fida custodia, sequenti vero die cremetur extra civitatem.
Et super his quaelibet persona teneatur manifestare sacramento domino Potestati; & si aliqua persona manifestaverit, vel denuntiaverit, seu accusaverit aliquam personam incidisse in peccatum praedictum, & de hoc fidem fecerit Potestati, habere debeat a communi centum lib. den. par. & Potestas teneatur sacrato infra quindecim dies a tempore condemnationis facere solutionem illi personae manifestanti, vel denuntianti, seu accusanti de dicta pecuniae quantitate.
Et si aliqua persona aliquem accusaverit de dictis vitiis dicens secum aliquem commisisse dictum peccatum, & de hoc fidem fecerit Potestati, quod quantum ad personam suam sit absolutus usque ad presentem / p. 199b / diem de peccato, quod usque nunc commisit; & centum libras denparhabere debeat a communi, & accusantes, & testes in credentia teneantur.
Et quod Potestas teneatur sacramento omnia, quam diligentius, & subtilius poterit, inquirere de supradictis capitulis.
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III, 4.7
Dei maschi, e delle femmine,che s’accoppiano contro natura.
Inoltre stabiliamo che se una persona si congiunga con un’altra abbandonando l’uso naturale, vale a dire maschio con maschio (dai quattordici anni in su), e femmina con femmina (dai dodici anni in su), compiendo il vizio sodomitico che viene detto volgarmente “buzeròn” o fregatòr, e ciò sia stato accertato dal podestà, quella persona trovata in tale situazione, se fosse un maschio, sulla piazza del Carubio[2], spogliato di ogni indumento, sia appeso sopra un palo in quella piazza, con il suo membro virile trafitto con un ago o un chiodo, e così rimanga lì tutto il giorno e la notte seguente sotto buona custodia, e poi il giorno seguente sia bruciato fuori dalla città.
Se invece una donna avesse commesso questo vizio, o peccato contro natura, sia legata a un palo in piazza del Carubio, spogliata di ogni indumento, e lì debba rimanere per tutto il giorno e la notte seguente sotto buona custodia, e poi il giorno seguente sia bruciata fuori della città.
E a proposito di queste cose, [stabiliamo che] qualsiasi persona sia tenuta a dare informazioni sotto giuramento al signor podestà; se qualcuno desse informazioni, o denunciasse, o accusasse, che una qualche persona fosse caduta nel predetto peccato, e sembrasse attendibile al signor podestà, debba ricevere dal Comune cento lire in denari piccoli, e il podestà sia tenuto con vincolo di giuramento, entro quindici giorni dal momento della condanna, a fare il versamento della suddetta somma di denaro a quella persona che abbia dato informazioni, denunciato o accusato.
E se una qualche persona denunciasse qualcuno per i predetti vizi, dicendo che questi avesse commesso il suddetto peccato con lui, e su ciò sembrasse attendibile al podestà, [stabiliamo] che, fino al giorno presente, sia prosciolto dal peccato commesso finora, per quanto riguarda la sua persona, e che debba ricevere dal Comune le cento lire in denari piccoli, e gli accusatori e i testimoni siano considerati degni di fiducia.
E [stabiliamo] che il podestà sia tenuto sotto vincolo di giuramento ad investigare quanto più diligentemente ed accuratamente gli sia possibile, su tutte quelle cose che riguardano i capitoli suddetti.
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NOTE DI DALL’ORTO:
[1]Da: Statutum Tarvisi, Venetiis 1574. Liber III, tractatus 4, rubrica 7 (rinnovato e confermato dalla Repubblica di Venezia nel 1574) foll. 199a-199b. La traduzione dal latino, inedita, è stata offerta da don Marco, che ringrazio. Questo documento è una delle smentite più clamorose della presunta incapacità del mondo antico di concepire una “omosessualità”, (caratterizzata dalla scelta di partner dello stesso sesso), anziché la mera “sodomia”; (caratterizzata dalla preferenza per un atto, quello sodomitico, indifferentemente dal sesso della persona con cui esso è praticato). Qui infatti abbiamo maschi e femmine “omosessuali” colpiti dalla medesima legge, ed è palese che una donna non possa essere attrice/autrice di un atto di sodomia se copula “foemina cum foemina”. Viceversa, si noti l’assenza della punizione in questa legge dell’atto sodomitico compiuto da un maschio su una donna (mas cum foemina). Segno che qui ciò che si intende colpire è un tipo di sessualità (quella omo – sessuale) in quanto tale, e non un tipo di atto.Incidentalmente, questo di Treviso è uno dei pochissimi statuti anti-omosessuali antichi a nominare le donne lesbiche e il lesbismo.
[2]Piazza del Carubio è l’attuale Piazza dei Signori (NdT).
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