Codice penale austriaco, 1852. «CAPO XIV: Dello stupro, dell’oltraggio al pudore e di altri crimini di libidine». Milano, Imperiale Regia Stamperia, 1852.
Si applicava anche a Lombardia, Veneto, Friuli e Trentino, allora dominii austriaci. Parla di libidine contro natura, “con bestie o con persone del medesimo sesso”, includendo quindi anche il lesbismo.
Tratto dal sito di Enrico Oliari, ancora reperibile allo http://web.archive.org/web/20110719050642/http://www.oliari.com/ricerche/codicepenaleaustria.html
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CAPO XIV
Dello stupro, dell’oltraggio al pudore e di altri crimini di libidine.
§ 125
Commette il crimine di stupro chi con pericolosa minaccia, con violenza effettivamente usata, o con assopimento dei sensi astutamente procurato, mette una donna nell’impotenza di resistergli ed abusa di lei, ridotta in questo stato, con illegittimo carnale commercio.
§ 126
La pena dello stupro é il duro carcere tra cinque e dieci anni, e tra dieci e venti se dalla violenza è derivato un grave pregiudizio alla salute o perfino alla vita della donna offesa. Se il crimine ha cagionato la morte dell’offesa, la pena è il duro carcere in vita.
§ 127
È parimenti da considerarsi come stupro e da punirsi giusta il § 126 l’illegittimo carnale commercio intrapreso con persona di sesso femminile, la quale senza cooperazione dell’autore si trova impotente a resistere od inconsapevole di sè stessa, o che non ha ancora compiuto il decimoquarto anno di età sua.
§ 128
Chi per soddisfare alle libidinose sue voglie abusa sessualmente, in modo diverso da quello indicato nel § 127, di un fanciullo o di una fanciulla in età minore di quattordici anni, ovvero di una persona impotente a resistere od inconsapevole di sé stessa, commette il crimine di oltraggio al pudore, allorché quest’azione non costituisca il crimine accennato al § 129 lett. b), e viene punito col duro carcere da uno a cinque anni; fino a dieci anni, concorrendo circostanze assai aggravanti; e fino a venti anni qualora ne fosse derivata una delle conseguenze addotte nel § 126.
§ 129
Sono puniti come crimini anche le seguenti specie di libidine:
I. La libidine contro natura, cioè
a) con bestie ;
b) con persone del medesimo sesso.
§ 130
La pena è il duro carcere da uno a cinque anni. Se per altro nel caso della lett. b) il reo si è servito di uno dei mezzi indicati nel § 125, la pena sarà misurata tra cinque e dieci anni; e verificandosi una delle circostanze addotte nel § 126, si applicherà anche la pena ivi determinata.
§ 131
II. L’incesto commesso tra consanguinei in linea ascendente e discendente, sia che la loro parentela provenga da nascita legittima, o da illegittima. La pena è il carcere da sei mesi ad un anno.
§ 132
III. La seduzione, colla quale taluno induce una persona affidata alla sua cura, educazione od istruzione, a commettere o subire un atto libidinoso.
IV. II ruffianesimo, in quanto con esso venga sedotta una persona innocente, ovvero nel caso che se ne rendano colpevoli genitori, tutori, educatori o maestri verso i loro figli, pupilli o le persone loro affidate per l’educazione od istruzione.
§ 133
La pena è il carcere duro da uno a cinque anni.
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