1859, Codice Penale del Regno di Sardegna

Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Libro II, titolo VII: Dei reati contro il buon costume. Torino: Stamperia reale, 1859.

[div class=”doc” class2=”typo-icon”]Parla di “atti di libidine contro natura” includendo quindi anche il lesbismo. Tratto dal sito di Giovanni Dall’Orto.

A differenza della maggioranza degli altri Stati italiani preunitari, i domini dei Savoia, lo Stato della Chiesa e i domini austriaci reintrodussero il reato di atti omosessuali, tornando alla legislazione pre-napoleonica.

Il codice penale sardo del 1859, valido in Piemonte, Savoia, Val d’Aosta, Liguria e Sardegna, fu esteso nel 1859 alla Lombardia appena conquistata; nel 1860 alle regioni centrosettentrionali conquistate (Emilia-Romagna, Marche e Umbria; Toscana esclusa) ma non a quelle meridionali per via di un presunto carattere particolare delle popolazioni meridionali; nel 1866 al Veneto e infine nel 1870 al Lazio. Così, fino al primo codice unitario italiano, il Codice Zanardelli (1889), in Italia l’omosessualità poteva o no essere un reato a seconda che ci si trovasse al Centro-Nord o al Sud.

In: Cassazione di Roma, Atti di libidine contro natura, Rivista penale, XXVIII 1888, pp. 191-192, un estratto della sentenza del 6 giugno 1888, dove si stabiliva essere “atti contro natura” (e come tali punibili dal presente codice penale) tutti gli atti sessuali che non portano alla procreazione.[/div]

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Codice penale per il Regno di Sardegna [20-11-1859]
Libro II, titolo VII – “Dei reati contro il buon costume”

425. Qualunque atto di libidine contro natura, se sarà commesso con violenza, nei modi e nelle circostanze prevedute dagli articoli 489 e 490, sarà punito colla reclusione non minore di anni sette, estensibile ai lavori forzati a tempo: se non vi sarà stata violenza, ma vi sarà intervenuto scandalo o vi sarà stata querela, sarà punito colla reclusione, e potrà la pena anche estendersi ai lavori forzati per anni dieci, a seconda dei casi

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