1870, Francesco Carrara – Oltraggio al pudore pubblico

Francesco Carrara, 1870. Programma del corso di delitto criminale. Parte speciale ossia della esposizione dei delitti in specie. Vol. VI, 2a ed., Lucca: Tipografia Giusti, 1870, pp. 61-63.

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Il Codice penale del Granducato di Toscana, promulgato dal granduca Leopoldo II di Toscana, rimase in vigore dal 1853 anche dopo l’Unità d’Italia finché non fu sostituito dal Codice penale italiano del 1889.


Parte II. Delitti sociali. Classe II. Delitti contro la morale. Cap. 2°. Oltraggio al pudore pubblico. Paragrafi 2954 e 2955.

§. 2954.
Ciò [NdR: un’errato concetto di pubblico scandalo] ferì tanto la mente dell’esimio commentatore del codice Toscano che nelle sue osservazioni all’ art.301, §.1 , non potendo accettare simili conseguenze credette dargli una interpetrazione tutta diversa, tutta nuova; ma che a me pare affatto aliena dalla mente del legislatore. PUCCIONI volle limitare l’art. 301 del codice Toscano alle libidini contro natura. L’esimio giureconsulto avvezzo alle antiche legislazioni che della pederastia, del tribadismo, dell’onanismo, della bestialità avevano fatto in certi casi specialità criminose, sentì sorpresa nel vedere che nessun luogo del codice Toscano riproducesse sanzioni contro tali brutture: ed egli venne [p.62] pensando che tutte si fossero volute dal toscano legislatore colpire col nome attribuito loro di oltraggio al pudore, e descrivere con più onesto velo sotto simile formula. Ma questo pensiero fu lungi le mille miglia dalla mente di quel legislatore.
L’art. 301 del codice Toscano non è che la riproduzione dell’art.330 del codice Francese, e come questo colpisce anche la naturale, e dico di più anche la venere legittima quando se ne offenda il pudore pubblico: salvo che il legislatore toscano vi aggiunse la equiparazione dello scandalo alla pubblicità, che il Francese si era bene guardato dal sanzionare.
§. 2955.
Che se il codice Toscano al §.2 dell’art.301 colpisce di pena anche gli oltraggi al pudore commessi in privato non è già a dirsi per questo che esso abbia voluto contemplare le sole libidini contro natura, ed a queste dare il nuovo nome di oltraggio al pudore. Ciò sembrò al PUCCIONI per l’apparente difficoltà di trovare i termini di applicazione di quella disposizione. Non colpiva certamente gli oltraggi pubblici esclusi dalla sua lettera; non gli oltraggi violenti contemplati dal precedente art.282; non era possibile intenderlo di ogni e qualunque atto venereo: in tale perplessità parve all’insigne commentatore necessità concludere che pel codice Toscano si dicessero oltraggio al pudore le sole libidini contro natura. Ma tale interpretazione che condurrebbe all’assurdo il §.1 dell’art. 301, non è altrimenti necessitosa. Già al §.1547 anticipai un tentativo d’interpretazione di quest’articolo [p.63] supponendo che il medesimo contemplasse gli oltraggi al pudore commessi a fine di spregio e non per impulso di libidine. Ma se tale concetto non si vuole accogliere perchè forse troppo cerebrino, può facilmente trovarsi l’applicazione del controverso §.2 in tutti quegli atti impudici che cadrebbero sotto il §.1 dello stesso articolo, e che essendo commessi senza pubblicità non trovano elemento di punizione tranne nella ingiuria contro l’individuo.
Ammesso che sotto il §.1 cada anche la mostra di nudità vereconde (sul che la giurisprudenza nostra è unanime e costante ) vi vuol poco a comprendere che se quella mostra venga fatta in privato ad una zittella o ad onesta matrona è ciò altamente offensivo al pudore di lei. Oltraggio violento non poteva dirsi perchè non vi è stato uso di forza nè fisica nè morale sopra la donna. Poteva benissimo rientrare nelle condizioni della ingiuria e non vi era repugnanza nessuna. Ma al legislatore toscano piacque punirlo più della ingiuria, e ne fece questo titolo speciale di oltraggio privato al pudore. Scelgasi di questi due modi quello che più piace, ma certamente tutti varranno meglio che non la restrizione dell’art. 301 alla sola venere nefanda. Del resto ho qui detto ciò in proposito dell’art. 301, §. 2, per sola occasione di chiarire il pensiero del §.1; ma questa specie, comunque ella s’ intenda, non appartiene alla presente sede, perchè trattandosi di fatti privati non è mai possibile applicarvi il concetto di reato sociale.